Assiteca, revoca dalle negoziazioni

di FTA Online News pubblicato:
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Si fa seguito al comunicato stampa diffuso in data 6 luglio 2022 con cui Howden Italia Holdings S.r.l. (l'"Offerente") ha reso noti i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria, obbligatoria ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale di Assiteca S.p.A. (l'"Emittente" o "Assiteca") che richiama l'art. 106 del D.Lgs. 58/1998, (l'"Offerta") promossa dall'Offerente sulle azioni ordinarie Assiteca e al conseguente espletamento della procedura congiunta per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e il contestuale esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF (la "Procedura Congiunta"), applicabili in forza del richiamo contenuto nell'art. 8-bis dello statuto sociale dell'Emittente, avente ad oggetto le n. 342.231 azioni ordinarie Assiteca ancora in circolazione (le "Azioni Residue"), rappresentative dell'0,802% circa del relativo capitale sociale, per comunicare quanto segue.

In data odierna l'Offerente ha comunicato all'Emittente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, del TUF, l'avvenuto deposito del controvalore complessivo della Procedura Congiunta, pari ad Euro 1.924.707,14, su un conto/clienti vincolato presso Intermonte SIM S.p.A. e destinato esclusivamente al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta

Conseguentemente ha altresì efficacia, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell'Offerente con conseguente annotazione a libro soci da parte dell'Emittente.

Come già comunicato in data 6 luglio 2022, i titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 ss. c.c., i titolari delle Azioni Residue che non abbiano richiesto il pagamento perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

Si ricorda che Borsa Italiana ha disposto la sospensione dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan delle azioni dell'Emittente nelle sedute dell'11 e 12 luglio 2022 e la revoca dalle negoziazioni a partire dalla seduta odierna.

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