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Guerra in Ucraina: il Tribunale UE respinge il ricorso di Roman Abramovich

di FTA Online News pubblicato:
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Il sig. Roman Arkadyevich Abramovich è un imprenditore in possesso delle cittadinanze russa, israeliana e portoghese. Egli è in particolare il principale azionista della Evraz, uno dei principali gruppi attivi in Russia nel settore siderurgico e minerario. A seguito dell’attacco della Russia contro l’Ucraina del 24 febbraio 2022, il Consiglio ha, tra l’altro, congelato i fondi e vietato l’ingresso o il transito nell’Unione europea di imprenditori di spicco che operano in Russia o in settori considerati una notevole fonte di reddito per il governo russo.

Il sig. Abramovich ha contestato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea l’inserimento e il mantenimento del suo nome negli elenchi delle persone ed entità oggetto di tali misure. Con le sentenze del 20 dicembre 2023 e del 10 settembre 2025, il Tribunale ha respinto i ricorsi.

Dopo aver raccolto le osservazioni del sig. Abramovich, il Consiglio ha adottato nuovi atti che prorogavano le misure restrittive adottate nei suoi confronti, portando in tal modo la loro durata di applicazione rispettivamente, anzitutto, fino al 15 settembre 2025 e, successivamente, fino al 15 marzo 2026.

Di conseguenza, il sig. Abramovich ha proposto e successivamente adattato un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento di questi ultimi atti e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che egli ritiene di aver subito a causa della loro adozione.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso del sig. Abramovich e conferma gli atti del Consiglio.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui le misure controverse sarebbero state adottate de facto dai gruppi di lavoro del Consiglio incaricati di elaborare i lavori preparatori. In realtà, il Consiglio si è semplicemente basato su tali lavori per statuire sull’adozione degli atti impugnati: il fatto che detti gruppi abbiano partecipato al processo di riesame delle misure restrittive, allo scopo di facilitare l’adozione della decisione finale da parte del Consiglio, non significa che quest’ultimo abbia rinunciato al suo potere decisionale o che l’abbia delegato a uno dei suoi gruppi di lavoro.

Inoltre, i criteri di designazione che consentono l’applicazione di tali misure, rientranti nell’ampio potere discrezionale del Consiglio, sono oggettivi, sufficientemente precisi e proporzionati: da un lato, essi si rivolgono specificamente agli imprenditori di spicco che operano in Russia, in un contesto in cui i principali attori economici sono strettamente legati allo Stato; dall’altro, essi riguardano coloro che intervengono in settori che generano notevoli redditi per il governo russo, facendo chiaramente riferimento ad attività di non trascurabile importanza, fonti di finanziamento delle sue azioni e della sua politica.

È l’applicazione di tali criteri, tenuto conto dell’importanza dei suoi possedimenti di capitali, che ha condotto all’adozione di misure restrittive nei confronti del sig. Abramovich, e non, come egli ha sostenuto, la volontà di strumentalizzarlo a causa della sua notorietà pubblica.

Egli è infatti, in particolare, il principale azionista della Evraz, società madre di uno dei maggiori gruppi attivi in Russia nei settori della siderurgia e dell’estrazione mineraria. Egli possiede altresì partecipazioni nella Norilsk Nickel, uno dei principali produttori mondiali di palladio e un attore chiave del mercato del nichel raffinato. Tali attività, che rientrano nelle industrie siderurgiche e minerarie, rappresentano, peraltro, una notevole fonte di reddito per il governo russo.

Infine, le misure rispettano le condizioni previste dal diritto dell’Unione, e in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in materia di limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, quali la libertà di circolazione dei cittadini europei, in quanto si fondano su una base legislativa che definisce in modo chiaro e preciso la portata di tali limitazioni, rispettano il «contenuto essenziale» del diritto del ricorrente di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, prevedono deroghe nonché riesami periodici e sono proporzionate e adeguate all’obiettivo di promuovere una soluzione pacifica della crisi in Ucraina.

Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a seconda dei casi, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.

Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

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