Landi Renzo, le intenzioni di Invitalia ora socia al 24,43%

di FTA Online News pubblicato:
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Dalle comunicazioni obbligatorie alla Consob in materia di dichiarazione delle intenzioni degli investitori che superano determinate soglie di partecipazione nel capitale di una società quotata (articolo 122-TER del Regolamento N. 11971/99) si apprende quanto segue.

Il dichiarante Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ha superato la soglia del 20% del capitale di Landi Renzo S.p.A. Segnatamente dalle stesse tabelle della Consob risulta che al 18 dicembre 2024 l'Agenzia abbia raggiunto il 24,433% della società quotata.

Il conseguimento della partecipazione è avvenuto mediante mezzi di Invitalia S.p.A. in qualità di soggetto gestore ex lege del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa" ai sensi del D.M. 29/10/2020 nell'ambito dell'aumento di capitale sociale di Landi Renzo S.p.A. riservato a Invitalia ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., conclusosi in data 18 dicembre 2024 con la sottoscrizione di n. 10.080.646 azioni speciali di categoria A (cfr. comunicato stampa diffuso dall'emittente in data 18 dicembre 2024).

Il dichiarante agisce da solo e non in concerto con altri soggetti. Invitalia agisce in qualità di soggetto gestore ex lege del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa" ai sensi del D.M. 29/10/2020 e, pertanto, con le relative modalità e limiti. In particolare, si precisa che, ai sensi del D.M. 29/10/2020, la partecipazione di Invitalia deve essere detenuta per un arco temporale non superiore a 5 anni.

Invitalia non intende acquisire il controllo dell'emittente.

Le azioni di categoria A di titolarità Invitalia incorporano gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi delle azioni ordinarie di Landi Renzo S.p.A.; in aggiunta, tali azioni incorporano ulteriori diritti amministrativi relativi essenzialmente all'assunzione di deliberazioni su specifiche materie nell'Assemblea e nel Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo – come indicato nel dettaglio nelle informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali sottoscritte da Invitalia, pubblicate con le modalità e nei termini di legge e di regolamento e a cui si rinvia (cfr. successivo punto c)).

Il soggetto dichiarante è parte dei seguenti accordi, oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) con le modalità e nei termini di legge e di regolamento:

(i) Accordo di investimento sottoscritto in data 1 agosto 2024 tra GBD Green by definition S.p.A. ("GBD"), da un lato, e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., in qualità di soggetto gestore ex lege del Fondo salvaguardia imprese promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (il "Fondo"), dall'altro, nonché, limitatamente ad alcune previsioni, Girefin S.p.A., Gireimm S.r.l. (Girefin e Gireimm, congiuntamente, i "Soci Landi") e Itaca GAS S.r.l., avente ad oggetto i termini e le condizioni relative al perfezionamento di un'operazione di rafforzamento patrimoniale che prevede l'ingresso del Fondo nell'azionariato di Landi Renzo S.p.A. ("Landi Renzo"), il tutto al fine di supportare l'esecuzione di una manovra finanziaria finalizzata alla rimodulazione degli accordi di finanziamento a medio e lungo termine, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo il 17 luglio 2024.

L'Accordo di Investimento contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1, del TUF. Regolamento Emittenti - Allegato 4

(ii) Patto parasociale sottoscritto in data 18 dicembre 2024 tra Girefin S.p.A., Gireimm S.r.l., Itaca GAS S.r.l. (i "Soci di GBD"), da un lato, e Invitalia S.p.A., dall'altro lato, volto a regolare taluni impegni assunti dai Soci di GBD con riferimento alla circolazione delle azioni della medesima GBD.

Il Patto Parasociale contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, del TUF. Tali pattuizioni sono valide ed efficaci a partire dal 18 dicembre 2024 e sino a 3° anniversario di tale data.

Il Patto sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 2 anni, qualora dalla scadenza del terzo anniversario dalla data di sottoscrizione dello stesso, sia stato rinnovato il Patto Parasociale tra GBD e Invitalia (cfr. successivo punto (iii)).

Il Patto si intende automaticamente risolto e privo di efficacia qualora Invitalia cessi di detenere almeno il 5% del capitale sociale di Landi Renzo e/o i Soci di GBD cessino di detenere, direttamente o indirettamente, complessivamente almeno il 20% del capitale sociale di Landi Renzo.

(iii) Patto parasociale sottoscritto in data 18 dicembre 2024 tra GBD e Invitalia avente ad oggetto alcune regole relative alla circolazione delle azioni dalle stesse detenute in Landi Renzo nonché alcuni diritti di Invitalia. Il Patto Parasociale GBD Invitalia contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF. Tali pattuizioni sono valide ed efficaci a partire dal 18 dicembre 2024 e sino a 3° anniversario di tale data.

Alla scadenza, il Patto sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 anni, salva la facoltà di disdetta di ciascuna parte pervenuta per iscritto all'altra parte con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla relativa scadenza.

Il Patto si intende automaticamente risolto e privo di efficacia qualora Invitalia cessi di detenere almeno il 5% del capitale sociale di Landi Renzo e/o i Soci di GBD cessino di detenere, direttamente e/o indirettamente, complessivamente almeno il 20% del capitale sociale di LRG.

Le pattuizioni parasociali contenute nei predetti accordi non influiscono sul controllo di Landi Renzo che, alla data della presente comunicazione, è controllata, di fatto e di diritto, da GBD, a sua volta controllata in via esclusiva, di fatto e di diritto, dai Soci Landi.

Gli organi di amministrazione e controllo di Landi Renzo sono stati integrati con componenti di designazione Invitalia secondo quanto indicato nel comunicato stampa diffuso dall'emittente in data 18 dicembre 2024.

Le azioni di titolarità di Invitalia – che determinano il superamento della soglia – sono Azioni A di categoria speciale prive di valore nominale, non quotate e convertibili in qualunque momento, in tutto e/o in parte in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1, sottoscritte nell'ambito dell'aumento di capitale sociale riservato a Invitalia ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., secondo quanto da ultimo comunicato al mercato dall'emittente in data 18 dicembre 2024. L'ammontare della partecipazione è pertanto calcolata sull'ammontare del capitale sociale di Landi Renzo come risultante all'esito del predetto aumento di capitale.

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