Tessellis, aggiornamenti sulla composizione negoziata della crisi

di FTA Online News pubblicato:
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Tessellis, società quotata su EuronextMilan, facendo seguito ai comunicati di?usi in data 1° marzo, 12 marzo e 30 marzo 2026, ricordache nell'ambito della composizione negoziata di gruppo ai sensi dell'art. 12 e ss. del Codice dellaCrisi d'Impresa e dell'Insolvenza (il "CCII" e la "Composizione Negoziata") avviata presso la Cameradi Commercio di Cagliari-Oristano, con decreto inaudita altera parte del 19 marzo 2026 il Tribunaledi Cagliari aveva disposto alcune misure cautelari e fissato per il 13 aprile 2026 l'udienza per laconferma delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 CCII (le "Misure Protettive") eper la decisione sulle richieste cautelari formulate con il ricorso presentato dalla Società, da TiscaliItalia S.p.A. e da GO Internet S.p.A. in data 12 marzo 2026.

A tale riguardo, la Società rende noto che con ordinanza resa in data 14 aprile 2026 (l'"Ordinanza"),dato atto, tra l'altro, della relazione depositata dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 12 CCII, avv.Massimo Zappalà, nonché delle trattative e delle interlocuzioni intercorse con i creditori anche insede di udienza, il Tribunale di Cagliari ha confermato le Misure Protettive erga omnes nella misuramassima prevista per legge, pari a 120 giorni (salvo proroga ove sussistano i presupposti di legge),decorrenti dalla pubblicazione della domanda e, pertanto, sino al 10 luglio 2026, ritenendolefunzionali ad assicurare il buon esito delle trattative e coerenti con il progetto di risanamento delGruppo, fondato sulla conservazione e valorizzazione degli asset da cedere anche medianteprocedura competitiva.

In sintesi, le Misure Protettive consistono (i) nel divieto di acquisizione di diritti di prelazione senon concordati con l'imprenditore; (ii) nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelarisul patrimonio o sui beni e sui diritti dell'imprenditore con i quali viene esercitata l'attivitàd'impresa; (iii) nella sospensione delle prescrizioni e del mancato verificarsi delle decadenze; (iv)nella non pronunciabilità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamentodello stato di insolvenza; e (v) nell'impossibilità per i creditori, anche finanziari, di risolvere opeggiorare i termini e le condizioni dei contratti pendenti per il mancato pagamento di creditianteriori.

Con la medesima Ordinanza, il Tribunale di Cagliari ha inoltre disposto, per la durata complessivadi 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione della domanda e, pertanto, sino al 10 luglio 2026, leseguenti misure cautelari, già concesse inaudita altera parte e confermate all'esito delcontraddittorio nei termini e con le limitazioni risultanti dall'Ordinanza:

- nei confronti di taluni fornitori strategici, secondo il perimetro soggettivo definitonell'Ordinanza, è inibito di rifiutare l'adempimento dei relativi contratti e di esercitare rimedivolti a provocarne il recesso, la risoluzione, l'anticipazione della scadenza, la modifica ol'alterazione delle condizioni contrattuali in ragione della violazione di clausole cheattribuiscono diritti a garanzie ovvero che impediscono o limitano la cessione dei contratti,nonché, per l'e?etto, di applicare le relative clausole penali;

- nei confronti di individuati creditori finanziari è inibito l'esercizio di rimedi volti a provocareil recesso, la risoluzione, la decadenza dal beneficio del termine, la modifica o l'alterazionedelle condizioni contrattuali, nonché l'escussione di garanzie reali, in ragione dell'accessoalla Composizione Negoziata; sono inoltre inibiti l'esercizio di clausole limitative dellacircolazione degli asset aziendali, l'escussione di garanzie MCC, il pagamento delle sommeoggetto di tali garanzie e il conseguente recupero coattivo nei confronti delle Società,nonché l'esercizio del diritto di compensazione impropria, dovendo i pagamenti eseguiti sulconto corrente essere destinati al soddisfacimento dei costi operativi della continuitàaziendale delle Società conformemente alla manovra finanziaria;

- ai soci di un consorzio è inibito l'esercizio dei diritti di prelazione e/o l'espressione di ungradimento sul trasferimento della relativa partecipazione.

L'Ordinanza non ha confermato tutte le ulteriori misure richieste e non sopra espressamenteconcesse.

Per maggiori informazioni in merito alla Composizione Negoziata, si rinvia ai comunicati stampapubblicati dalla Società in data 1° marzo, 12 marzo e 30 marzo 2026, disponibili sul sito internetdella stessa all'indirizzo https://www.tessellis.it/download/operazione-straordinaria-ramo-b2c-tiscali-e-avvio-cnc-gruppo/?wpdmdl=20408&refresh=69b2e3ce44ea41773331406, nonchéall'Avviso di sollecitazione a presentare o?erte migliorative, disponibile all'indirizzohttps://www.tessellis.it/gare/cnc-gara/

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