Bellini Nautica incorpora Rimini Service Yacht & Sail in Lusso Nautica (ora Italian Dealer)
pubblicato:Bellini Nautica, leader nel settore della vendita di barche nuove e usate, facendo seguito a quanto già reso noto al mercato in data 7 dicembre 2023 in relazione alla sottoscrizione dell'accordo di investimento vincolante per l'operazione con la Rimini Service Yatch & Sail, comunica che in data 8 Febbraio 2024, in esecuzione dalle descritte modalità di realizzazione di tale operazione, l'assemblea straordinaria della Lusso Nautica S.r.l., che ha modificato la propria ragione sociale in Italian Dealer S.r.l ("Italian Dealer"), ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione ("Progetto di Fusione") per incorporazione di Rimini Service Yacht (società incorporanda), controllata al 100%, nella Italian Dealer (società incorporante).
Si ricorda infatti che per effetto della citata operazione a seguito dell'aumento di capitale della Italian Dealer, liberato in parte dalla Società e in parte da Blue Luxury società semplice ("Blue Luxury") attraverso il conferimento da parte di quest'ultima dell'intero capitale sociale dalla stessa detenuto nella Rimini Service Yatch, il capitale sociale della Italian Dealer è detenuto per il 60% dalla Bellini Nautica e per il restante 40% dalla Blue Luxury. Italian Dealer è venuta così a detenere il 100% del capitale sociale della Rimini Service Yatch.
Il Progetto di Fusione approvato in data 8 febbraio 2024 relativo all'operazione di fusione per incorporazione di Rimini Service Yacht nella Italian Dealer, rientra nella casistica delle fusioni definite dalla dottrina come "semplificate" in quanto la società incorporante detiene una partecipazione totalitaria nel capitale della società incorporanda.
L'attuazione della fusione sarà pertanto realizzata secondo la procedura disposta dall'articolo 2505, comma 1, del codice civile. Dal punto di vista strategico, l'operazione consentirà di ridefinire in maniera più efficace la struttura del gruppo societario con efficientamento di costi e ottimizzazione nella gestione. Gli effetti della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione e, pertanto, a partire da tale data la società incorporante assumerà tutti i diritti e tutti gli obblighi della società incorporata la quale sarà estinta a seguito dell'efficacia giuridica della fusione.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 1, numero 6), e 2504-bis, comma 3, del Codice Civile, e dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR) l'operazione di fusione per incorporazione avrà effetto contabile e fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio sociale in corso al momento dell'ultima iscrizione presso il competente Registro delle imprese di cui all'art. 2504 del Codice Civile. Pertanto, a decorrere dalla data suddetta, tutte le operazioni compiute dalla società incorporata verranno imputate al bilancio della società incorporante.
Il Progetto di Fusione, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente, verrà depositato per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese nei termini di legge nonché messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito internet della Società www.bellininautica.it oltre che sul sito di Borsa Italiana secondo le modalità e i termini di legge.
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