GT TALENT rinuncia alla composizione negoziata della crisi, dimissioni di cda e collegio sindacale
pubblicato:GT TALENT GROUP, rende noto quanto segue:
- con delibere in data 29 maggio e 7 luglio 2026 il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di rinunciare alla composizione negoziata della crisi, aperta in data 24 luglio 2025 e la cui durata era stata prorogata fino al 20 luglio 2026 (la “CNC”), considerato il mutato quadro strategico e l'emergere di concrete opportunità di risanamento extra-procedurale;
- in data 15 luglio 2026, la Società ha depositato sulla piattaforma telematica nazionale la rinuncia alla CNC; la rinuncia è stata altresì comunicata all’Avv. Andrea Chiloiro, nella sua qualità di esperto nell’ambito della CNC (l’“Esperto”);
- in data 20 luglio 2026 l’Esperto ha depositato sulla piattaforma telematica nazionale la relazione finale ai sensi dell’art. 17, comma 8, C.C.I.I..
Si riportano di seguito le conclusioni contenute nella predetta relazione finale dell’Esperto: “All’esito delle attività svolte, deve quindi constatarsi che la composizione negoziata non ha condotto a una delle soluzioni previste dall’art. 23 C.C.I.I. L’assenza di domande di liquidazione giudiziale e di azioni esecutive, nonché il patrimonio netto contabile positivo rappresentato dalla Società, hanno consentito lo svolgimento delle trattative senza ricorso a misure protettive; tali elementi non erano però sufficienti a superare la causa essenziale dello squilibrio, costituita dalla mancanza di liquidità e dalla necessità di un intervento patrimoniale esterno. La possibilità di definire accordi con i creditori era strutturalmente subordinata all’ingresso di un investitore e alla contestuale definizione di un piano industriale. Il mancato perfezionamento di tale presupposto ha di fatto impedito l’apertura di una negoziazione con i creditori.
La presente conclusione non implica una valutazione definitiva sull’insolvenza della Società né sulla praticabilità di eventuali operazioni future, che dovranno essere apprezzate dagli organi sociali e dagli eventuali professionisti incaricati sulla base della situazione aggiornata. Essa dà atto, nei limiti propri della funzione dell’Esperto, che il percorso concretamente svolto nella composizione negoziata non ha prodotto, ad oggi, una soluzione negoziale idonea al superamento delle condizioni di squilibrio e che la Società ha scelto di interrompere anticipatamente il procedimento mediante rinuncia.
Non essendo state richieste o concesse misure protettive o cautelari e non risultando autorizzazioni giudiziali ai sensi dell’art. 22 C.C.I.I., la presente relazione non deve essere trasmessa ad alcun tribunale. Essa sarà inserita nella piattaforma telematica nazionale e comunicata alla Società e ai soggetti intervenuti nelle trattative, ai sensi dell’art. 17, comma 8, C.C.I.I. e del protocollo di conduzione della composizione negoziata”.
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