Opa Tinexta, corrispettivo della Procedura Congiunta a € 15,02, sospensione dal 7 settembre
pubblicato:Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Zinc BidCo (l’“Offerente”) ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e avente a oggetto le azioni ordinarie di Tinexta S.p.A. (l’“Emittente”), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 22 luglio 2026, l’Offerente rende noto quanto segue. I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 24046 del 24 giugno 2026 pubblicato dall’Offerente in data 26 giugno 2026 (il “Documento di Offerta”).
Determinazione del corrispettivo della Procedura Congiunta
Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta, come indicato nel comunicato stampa del 22 luglio 2026, tenuto conto (i) delle n. 126.300 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, pari al 0,27% del capitale sociale dell’Emittente; (ii) delle n. 38.345 Azioni acquistate sul mercato durante il Periodo di Adesione, pari al 0,08% del capitale sociale dell’Emittente; (iii) delle n. 32.627.116 Azioni già di titolarità dell’Offerente, pari al 69,11% del capitale sociale dell’Emittente; (iv) delle n. 8.540.265 Azioni Tinexta detenute da Tecno Holding S.p.A., Persona che Agisce di Concerto con l’Offerente, pari al 18,09% del capitale sociale dell’Emittente; nonché (v) delle n. 1.315.365 azioni proprie detenute dall’Emittente, pari al 2,79% del relativo capitale sociale, a esito dell’Offerta, l’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, è venuto a detenere una partecipazione complessiva pari al 90,34% del capitale sociale dell’Emittente e al 91,82% dei relativi diritti di voto.
Si sono realizzati, pertanto, i presupposti di legge per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del TUF e per l’esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF. A tal fine, in data 24 luglio 2026, l’Offerente ha presentato istanza a CONSOB per la determinazione del corrispettivo della Procedura Congiunta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF (come richiamato, con riferimento al Diritto di Acquisto, dall’art. 111, comma 2, del TUF) e dell’art. 50, comma 10, del Regolamento Emittenti (come richiamato, con riferimento al Diritto di Acquisto, dall’art. 50-quater, comma 1, del Regolamento Emittenti). Si segnala che, successivamente alla conclusione dell’Offerta, e sino alla data del 1° settembre 2026, l’Offerente ha acquistato n. 59.566 Azioni sul mercato, pari allo 0,13% del capitale sociale dell’Emittente.
Pertanto, alla data del 1° settembre 2026, l’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, è venuto a detenere una partecipazione complessiva pari al 90,47% del capitale sociale dell’Emittente e 91,93% dei relativi diritti di voto. L’Offerente rende noto che CONSOB, con delibera del 1° settembre 2026, n. 24118, ai sensi dell’art. 50, comma 11, del Regolamento Emittenti, ha determinato il corrispettivo della Procedura Congiunta in Euro 15,02, corrispondente al valore medio tra i parametri di cui all’art. 50, comma 5, lett. a), b) e d) del Regolamento Emittenti (i.e. il corrispettivo dell’Offerta pari a Euro 15,00 per Azione; il prezzo medio ponderato di mercato delle Azioni nel semestre anteriore all’annuncio dell’Offerta pari a Euro 15,06 per Azione; e il prezzo degli acquisti effettuati dall’Offerente nei dodici mesi anteriori il sorgere dell’Obbligo di Acquisto, mai superiore a Euro 15,00 per Azione), per ciascuna delle n. 4.500.163 Azioni ancora in circolazione, ovverosia le Azioni che non sono state portate in adesione durante il Periodo di Adesione e non sono state oggetto di acquisti effettuati al di fuori dell’Offerta da parte dell’Offerente, ed escluse le Azioni Proprie, pari a circa il 9,53% del capitale sociale dell’Emittente e pari a circa l’8,07% dei relativi diritti di voto (le “Azioni Residue”).
Modalità e termini della Procedura Congiunta
L’Offerente, in conformità a quanto dichiarato nel Documento di Offerta, eserciterà dunque il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta con riferimento alle Azioni Residue, riconoscendo un corrispettivo per ciascuna Azione Residua pari a Euro 15,02 (il “Corrispettivo della Procedura Congiunta”). Pertanto, tenuto conto del numero complessivo delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari a Euro 67.592.448,26 (il “Controvalore Complessivo”). Il Controvalore Complessivo verrà depositato dall’Offerente presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (la “Banca”) su un conto corrente intestato all’Offerente e vincolato al pagamento del Controvalore Complessivo.
La Procedura Congiunta avrà luogo in data 9 settembre 2026, nel momento in cui l’Offerente darà conferma all’Emittente dell’avvenuto deposito presso la Banca e della disponibilità delle somme per il pagamento del Controvalore Complessivo. Pertanto, in pari data, avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all’Offerente, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell’Emittente ai sensi dell’art. 111, comma 3, del TUF. I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari.
L’obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Incaricati da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta a esclusivo carico dei titolari delle Azioni Residue il rischio che gli Intermediari Incaricati, o gli Intermediari Depositari, non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.
Si ricorda altresì che – decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2949, del Codice Civile e fatto salvo quanto disposto dagli articoli 2941 ss. del Codice Civile – il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l’Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione di Controvalore Complessivo non riscossa dagli aventi diritto.
Delisting delle Azioni
L’Offerente rende altresì noto che, a seguito dell’adempimento della Procedura Congiunta, ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la sospensione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Milan nelle sedute del 7 e 8 settembre 2026 e il Delisting a partire dalla seduta del 9 settembre 2026.
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