E' concessa la Naspi dopo le dimissioni volontarie? Attenzione!

di FTA Online News pubblicato:
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Come abbiamo sempre detto, la base fondamentale per richiedere e beneficiare della Naspi, l’indennità di disoccupazione, è perdere i lavoro non per propria volontà. Quindi ci si chiede: la Naspi può essere richiesta se si presentano le dimissioni? Scopriamo nei dettagli cosa prevede il nostro ordinamento.

E' concessa la Naspi dopo le dimissioni volontarie? Attenzione!

La caratteristica principale per poter fare domanda di Naspi, vederla accettata e diventarne beneficiari, è certamente perdere il lavoro non per propria volontà.

In poche parole per poter presentare istanza di Naspi, è necessario perdere il proprio impiego per licenziamento, per dimissioni causate da giusta causa o scadenza del contratto a tempo determinato o alle neo-mamme che di dimettono entro il primo anno di vita del bambino.

Cosa accade, dunque, a chi si dimette volontariamente dal proprio lavoro? Può presentare domanda di Naspi oppure no? Secondo il nostro ordinamento chi si dimette volontariamente non ha diritto a fare domanda di Naspi e, non solo: chi dimette volontariamente (e non per giusta causa) da un impiego, non potrà nemmeno fruire della Naspi riguardante i rapporti di lavoro precedenti.

Chi si dimette volontariamente non può presentare domanda per la Naspi

Chiunque cessi il rapporto di lavoro per aver presentato le dimissioni, non potrà fare domanda di Naspi e non potrà ricevere nemmeno la Naspi per lavori precedentemente svolti e terminati (come lavori stagionali con contratti a termine).

Dovrà necessariamente trovare un altro impiego; solo se dovesse cessare per cause non volontarie anche questo impiego, avrà tutto il diritto di presentare una valida domanda di Naspi e poterne beneficiare.

La Naspi è stata legiferata per aiutare chi perde il lavoro contro la propria volontà

La Naspi è un sostegno economico legiferato dal nostro ordinamento per aiutare coloro che perdono involontariamente il loro lavoro.

La Naspi è un beneficio previsto dal nostro legislatore, che va ad aiutare tutti quei lavoratori che si ritrovano, non per loro volontà, da un giorno all'altro senza lavoro.

Concederla anche a chi si dimette volontariamente ( e senza giusta causa) significherebbe snaturare la misura stessa da quello che è il suo obbiettivo.

Ecco perché a chi si dimette non spetta la Naspi, perché in questo caso la perdita del lavoro è totalmente volontaria: è il lavoratore che si dimette dal suo impiego, ed è per questo motivo che resta per un certo periodo disoccupato. La normativa non prevede che in questo caso si possa fare domanda di Naspi.

Secondo il nostro ordinamento, chi lascia liberamente il proprio impiego, non ha diritto all’indennità di disoccupazione.

Niente Naspi nemmeno per i lavori precedenti, se ci si dimette

Il danno è che non ci si può rifare nemmeno su lavori fatti in precedenza  e che si sono interrotti involontariamente

I contributi previdenziali non andranno persi e si accumuleranno per il calcolo della Naspi, nel caso in cui successivamente, venga cessato un lavoro senza la propria volontà.

Cos'è invece la disoccupazione per giusta causa, dopo la quale si può fare domanda di Naspi?

L'istanza per Naspi, invece, si può serenamente presentare quando le dimissioni sono presentate per giusta causa.

In questo caso l'ordinamento prevede l'indennità perché il dipendente è "costretto" a dimettersi. Ma quando accade questo? Quali sarebbero queste giuste cause?

Eccole elencate:

  • ci si può dimettere per giusta causa se non vengono versate le retribuzioni oppure vengono versate in ritardo;

  • il datore di lavoro non versa i contributi previdenziali;

  • mobbing da parte di colleghi o, peggio, del datore di lavoro;

  • molestie e/o avances sessuali da parte del datore del lavoro;

  • pretesa del datore affinché il dipendente compia atti o condotte illecite.

In tutti questi casi il lavoratore può dimettersi per giusta causa, senza preavviso, fare domanda Naspi e ricevere l'indennità.

Come va inviata la domanda Naspi dopo le dimissioni per giusta causa?

Come sempre. La domanda Naspi deve essere inviata all'Inps sempre entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La richiesta va inviata telematicamente tramite il sito dell'Inps, attraverso l'area riservata MyInps e attraverso il proprio Spid.

Se ci si è dimessi per giusta causa bisognerà avere a disposizione anche un atto di notorietà dalla quale risulti la volontà del lavoratore di difendersi in giudizio contro il datore di lavoro per il suo comportamento illegittimo. Questo atto di notorietà deve essere allegato alla domanda per la Naspi.

Alla domanda della Naspi possono essere allegate come prove: diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza, sentenze contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento che possa provare "la giusta causa" che ha spinto il lavoratore a dimettersi.

Se datore di lavoro e lavoratore finiscono in giudizio e alla fine del giudizio il giudice del lavoro sentenzia che le dimissioni non si basano su giusta causa, l'Inps richiederà indietro la somme versate a titolo di Naspi.

Il riconoscimento dell’indennità si può descrivere come provvisorio, fino a quando non sarà emanata la decisione del giudice.