Servizi Italia, Cometa ha dato corso alla procedura congiunta, delisting

di FTA Online News pubblicato:
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Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), promossa da Cometa S.r.l. (l'"Offerente") sulle azioni di Servizi Italia S.p.A. ("Servizi Italia" o l'"Emittente"), si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 23291 in data 23 ottobre 2024 (il "Documento di Offerta") pubblicato in data 24 ottobre 2024 e disponibile sul sito internet dell'Emittente ir.servizitaliagroup.com.

1. REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Cometa rende noto di aver comunicato all'Emittente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, del TUF, l'avvenuto deposito su un conto corrente intestato a Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, del controvalore complessivo della Procedura Congiunta, pari ad Euro 3.709.924,53, destinato esclusivamente al pagamento del corrispettivo complessivo della Procedura Congiunta, pari ad Euro 2,37 per Azione, per le residue n. 1.565.369 Azioni ancora in circolazione (le "Azioni Residue"), rappresentative del 4,92% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito delle suddette somme, si è perfezionato il trasferimento delle Azioni Residue a Cometa e, conseguentemente, l'Emittente provvederà a effettuare le necessarie annotazioni nel proprio libro dei soci.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari.
L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico dei titolari di Azioni Residue il rischio che gli intermediari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del Codice Civile, e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti del Codice Civile, i titolari delle Azioni Residue che non abbiano richiesto il pagamento perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

2. Revoca dalla quotazione e negoziazione delle azioni Servizi Italia

Si ricorda che, in conformità al disposto dell'art. 2.5.1 comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana ha disposto, a decorrere dalla data odierna, la revoca dalla quotazione e negoziazione su Euronext Milan delle azioni dell'Emittente (previa sospensione dalla negoziazione nelle sedute del 13 e 16 dicembre 2024).

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