Star7: azioni revocate dalle negoziazioni sul mercato “Euronext Growth Milan”
pubblicato:7BidCo S.p.A. (“7BidCo”) comunica che, in data odierna, è stato effettuato il regolamento della procedura congiunta per l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF, come resi applicabili per richiamo volontario ai sensi degli artt. 9 e 10 dello statuto sociale di STAR7 S.p.A. (“STAR7” o l’“Emittente”), con riferimento alle residue n. 84.416 azioni emesse da STAR7, rappresentative dello 0,94% del capitale sociale dell’Emittente, in circolazione e non possedute da 7BidCo e dalle persone che agiscono di concerto con la medesima (le “Azioni Residue”) (la “Procedura Congiunta”). I termini con la lettera maiuscola di seguito utilizzati, ove non diversamente definiti, hanno il significato loro attribuito nel documento informativo relativo alla procedura per l’adempimento dell’obbligo di acquisto di cui agli artt. 108, comma 2, e 109 del TUF da parte di 7BidCo con riferimento ad STAR7 (la “Procedura”), predisposto da 7BidCo ai sensi dell’art. 50-quinquies, comma 4, del Regolamento Emittenti (il “Documento Informativo”), pubblicato sul sito internet di STAR7, all’indirizzo www.star-7.com, nella sezione “Procedura per l'Obbligo di Acquisto”.
REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA
7BidCo rende noto di aver comunicato in data odierna all’Emittente l’avvenuto deposito di una somma pari al controvalore della Procedura Congiunta, corrispondente a complessivi Euro 816.057,91, sul conto corrente aperto in nome di 7BidCo presso Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, e vincolato al pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni Residue e, pertanto, al regolamento della Procedura Congiunta. Pertanto, ai sensi dell’art. 111, comma 3, del TUF, dal momento della comunicazione dell’avvenuto deposito si è perfezionato il trasferimento delle Azioni Residue a 7BidCo e, in conseguenza di ciò, l’Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci. I titolari delle Azioni Residue hanno diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta (pari a Euro 9,6671 per ciascuna Azione Residua) direttamente presso i rispettivi intermediari. L’obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico degli azionisti dell’Emittente il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Si rammenta che – decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 del codice civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del codice civile – il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e 7BidCo avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione del Controvalore della Procedura Congiunta non riscossa dagli aventi diritto.
REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN DELLE AZIONI STAR7
In data odierna, in forza del provvedimento n. 41237 del 6 agosto 2026 di Borsa Italiana S.p.A., le azioni STAR7 (ISIN IT0005466195) sono state revocate dalle negoziazioni sul mercato “Euronext Growth Milan” organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (c.d. delisting), previa sospensione del titolo per le sedute del 10 e 11 agosto 2026, in conformità alle previsioni di cui all’Articolo 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
CONSULENTI
7BidCo è stata assistita da Giovannelli e Associati Studio Legale in qualità di consulente legale con riferimento alla Procedura e al delisting di STAR7. Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM ha agito quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle richieste di vendita nel contesto della Procedura.