Askoll EVA: revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie

di FTA Online News pubblicato:
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Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("Offerta"), promossa da Askoll Holding S.r.l. ("Offerente"), ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e seguenti del D. Lgs 58/1998 ("TUF") così come richiamato ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale di Askoll EVA S.p.A. ("Askoll EVA" o "Emittente"), avente a oggetto complessive massime 8.033.816 azioni ordinarie Askoll EVA ("Azioni"), rappresentative di circa il 10,10% del capitale sociale di Askoll EVA, al corrispettivo pari a Euro 0,13, si rende noto quanto segue. I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta pubblicato in via volontaria dall'Offerente ("Documento di Offerta"). Con riferimento ai risultati definitivi delle adesioni all'Offerta e all'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 TUF e di adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, TUF, come richiamati dall'articolo 10 dello Statuto, avente a oggetto la totalità delle n. 4.614.352 Azioni ancora detenute dal mercato corrispondenti al 5,802% del capitale sociale dell'Emittente ("Azioni Residue"), l'Offerente rende noto di aver comunicato in data odierna all'Emittente il deposito della somma di Euro 599.865,76 corrispondente al controvalore complessivo della Procedura Congiunta, sul conto corrente aperto presso Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM. Si precisa che tale ammontare risulta dedicato al pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni Residue. In data odierna avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente. I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue. Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2949 del Codice Civile, e salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e seguenti del Codice Civile, i titolari delle Azioni Residue che non ne abbiano fatto richiesta perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta e l'offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse. Si ricorda, infine, che Borsa Italiana, essendosi verificati i presupposti regolamentari, con avviso n. 25835 del 4 giugno 2025 ha disposto la sospensione dalle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente su Euronext Growth Milan nelle sedute del 10 e dell'11 giugno 2025 e la revoca dalle negoziazioni a partire dalla seduta del 12 giugno 2025.

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