Ex-Bonus Renzi quando spetta nel marzo 2026
pubblicato:Il Bonus Irpef 100 euro o Trattamento Integrativo di questo mese assorbirà il calendario dell'INPS sulla Naspi alla quale è collegato. Ecco come funziona

A marzo arriverà ai beneficiari il secondo ex-Bonus Renzi di quest’anno 2026.
Il Trattamento integrativo – questo il nome della misura oggi – ha infatti saltato il pagamento di gennaio e la stessa INPS, che gestisce l’assegno, distribuirà il provento del primo mese tra gli altri assegni dell’anno, che quindi appariranno di importo variabile.
Ex-Bonus Renzi, le date di marzo
Le date previste per l’accredito dell’ex-Bonus Renzi per questo mese sono previste tra mercoledì 11 marzo e venerdì 13 marzo 2026.
Si tratta di date indicative che derivano dal fatto che per il pagamento del Trattamento integrativo bisogna prendere a riferimento il pagamento della Naspi che avviene qualche giorno prima ed è previsto a partire dal giorno del 9 marzo quest’anno.
L’assegno oggi compare all’accredito con la voce “Trattamento integrativo L. 21/2020” e spetta ai percettori di Naspi, l’indennità di disoccupazione italiana, come integrazione emergenziale del reddito.
Il beneficio integrativo viene riconosciuto automaticamente in busta paga dal datore di lavoro quando se ne integrano i requisiti.
Il riferimento normativo originale del provvedimento è il Decreto-Legge n.3 del 5 febbraio 2020, che già dal quell’anno riconosceva un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di 600 euro annui elevati poi a 1.200 euro dall’anno 2021, quindi proprio a 100 euro al mese.
Altri nomi di questo trattamento sono infatti Bonus 100 euro e Bonus Irpef 100 euro. Il suo importo massimo negli anni è appunto cresciuto fino a 1.200 euro l’anno.
Ex Bonus Renzi, a chi tocca
In realtà sono previste almeno tre fasce di reddito lordo principali che influiscono sull’importo dell’assegno.
- Per i redditi annuali lordi fino a 15.000 euro, è riconosciuto il trattamento integrativo pieno a € 1.200 euro, ossia € 100 al mese. In realtà esiste una condizione: l’imposta lorda determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore a € 1.880 (detrazione redditi da lavoro dipendente ex art. 13, c. 1, lettera a del TUIR, cioè € 1.955, da cui si sottraggono € 75)
· Per redditi compresi tra 15.000 euro e 28.000 euro, il contributo viene calcolato come differenza tra le detrazioni fiscali cui il lavoratore ha diritto e l’IRPEF lorda a carico del lavoratore medesimo. Fino al massimo di 1.200 euro l’anno
· Per i redditi superiori a 28.000 euro non è previsto alcun trattamento integrativo sul reddito.
La misura del Trattamento integrativo è rivolta inoltre
- ai titolari di redditi di lavoro dipendente, alle pensioni di ogni genere o agli assegni equiparati ai trattamenti previdenziali;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente previste dal testo unico in materia di imposte sui redditi (TUIR).
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