Datalogic: delisting delle azioni a decorrere dalla data odierna
pubblicato:Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) (l’“Offerta”), promossa da Hydra Investimenti S.p.A. (l’“Offerente”), società interamente detenuta da Hydra S.p.A. (“Hydra”), avente a oggetto azioni ordinarie (le “Azioni”) di Datalogic S.p.A. (l’“Emittente” o “Datalogic”), si rende noto quanto segue. I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato loro attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 24045 del 24 giugno 2026 e pubblicato il 26 giugno 2026 (il “Documento di Offerta”). L’Offerta è stata promossa su un massimo di n. 10.329.249 azioni ordinarie di Datalogic, pari al 17,67% circa del capitale sociale dell’Emittente, rappresentato da n. 58.446.491 azioni ordinarie. Il Periodo di Adesione si è concluso in data 17 luglio 2026, alle ore 17.30 (ora italiana).
Regolamento della Procedura Congiunta
Si ricorda che, come indicato nel comunicato stampa dell’1 settembre 2026, CONSOB, con delibera dell’1 settembre 2026, n. 24117 adottata ai sensi dell’art. 50, comma 11, del Regolamento Emittenti, ha determinato il corrispettivo per l’esercizio del Diritto di Acquisto e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF, da riconoscersi nell’ambito della Procedura Congiunta, in misura pari al Corrispettivo Post-Dividendo, i.e., pari a Euro 5,70 (il “Corrispettivo della Procedura Congiunta”) per ciascuna delle n. 2.279.442 Azioni ancora in circolazione, ovverosia le Azioni che non sono state portate in adesione durante il Periodo di Adesione e non sono state oggetto di acquisti effettuati al di fuori dell’Offerta da parte dell’Offerente, pari a circa il 3,90% del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Residue”). L’Offerente rende noto di aver esercitato, in data odierna, il Diritto di Acquisto e, contestualmente, di aver adempiuto all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF, avendo pertanto dato corso alla Procedura Congiunta in relazione a tutte le Azioni Residue. In particolare, l’Offerente rende noto di aver comunicato in data odierna all’Emittente – ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, comma 3, del TUF – l’avvenuto deposito e la disponibilità di una somma pari al controvalore complessivo delle Azioni Residue, pari a Euro 12.992.819,40 (il “Controvalore Complessivo della Procedura Congiunta”), presso BNP Paribas, Succursale Italia (la “Banca”) su un conto corrente intestato all’Offerente e vincolato al pagamento del Controvalore Complessivo della Procedura Congiunta, come da istruzioni irrevocabili impartite dall’Offerente alla Banca. Pertanto, ai sensi dell’art. 111, comma 3, del TUF, dal momento della comunicazione dell’avvenuto deposito presso la Banca, in data odierna si è perfezionato il trasferimento delle Azioni Residue in favore dell’Offerente, con conseguente annotazione sul libro dei soci da parte dell’Emittente dell’Offerente quale titolare delle Azioni Residue. I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta – pari a Euro 5,70 per ciascuna Azione Residua – direttamente presso i rispettivi intermediari. L’obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Incaricati da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta a esclusivo carico dei titolari delle Azioni Residue il rischio che gli Intermediari Incaricati, o gli Intermediari Depositari, non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Si ricorda altresì che – decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 del Codice Civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 et seq. del Codice Civile – il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l’Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione di Controvalore Complessivo della Procedura Congiunta non riscossa dagli aventi diritto.
Delisting delle Azioni
L’Offerente ricorda altresì che, a decorrere dalla data odierna, con provvedimento n. 9143 del 2 settembre 2026, Borsa Italiana ha disposto la revoca delle Azioni dalla quotazione su Euronext Milan (previa sospensione dalle negoziazioni nelle sedute del 7 settembre 2026 e dell’8 settembre 2026).