Reway Group: delisting delle azioni a decorrere dalla data odierna
pubblicato:Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”) promossa da Rinova BidCo S.p.A. (l’“Offerente”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), in applicazione del richiamo volontario operato dall’articolo 14 dello statuto sociale di Reway Group S.p.A. (“Reway” o “Emittente”), e avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente (le “Azioni”), dedotte le Azioni già detenute dall’Offerente. I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, ove non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento di offerta pubblicato in data 2 ottobre 2026 (il “Documento di Offerta”).
Regolamento (c.d. settlement) della Procedura Congiunta
Come reso noto nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta del 26 ottobre 2026, a esito dell’Offerta, l’Offerente è venuto a detenere complessive n. 38.382.830 Azioni, rappresentative del 98,913% del capitale sociale dell’Emittente, ricorrendo quindi i presupposti per l’esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108 del TUF (resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14-bis dello statuto sociale dell’Emittente) in relazione alle residue n. 421.972 Azioni, complessivamente pari al 1,087% del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Residue”). Come dichiarato nel Documento di Offerta, l’Offerente ha esercitato il Diritto di Acquisto e, contestualmente, ha adempiuto all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108 del TUF, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta per l’acquisto della totalità delle Azioni Residue. Il corrispettivo dovuto per l’acquisto delle Azioni Residue tramite la Procedura Congiunta – determinato ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 111, comma 2, del TUF, resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14-bis dello statuto sociale dell’Emittente – è pari al Corrispettivo dell’Offerta, ovverosia Euro 10,31 per ciascuna Azione Residua. Tenuto conto del numero complessivo delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è quindi pari a Euro 4.350.531,32 (il “Controvalore Complessivo”). A tal riguardo, l’Offerente rende noto di aver comunicato in data odierna all’Emittente – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111, comma 3, del TUF, reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14-bis dello statuto sociale dell’Emittente – l’avvenuto deposito e la disponibilità di un importo pari al Controvalore Complessivo presso Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM (la “Banca”) ai fini del pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta in favore dei titolari delle Azioni Residue. Pertanto, in data odierna si è perfezionato il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all’Offerente, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell’Emittente ai sensi dell’articolo 111, comma 3, del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14-bis dello statuto sociale dell’Emittente). I titolari delle Azioni Residue possono ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L’obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Si precisa che il Diritto di Acquisto deve intendersi esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e pertanto – indipendentemente dalla richiesta di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra – il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all’Offerente ha avuto efficacia a far tempo dalla data odierna, ai sensi dell’articolo 111, comma 3, del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14-bis dello statuto sociale dell’Emittente). Ai sensi dell’articolo 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l’Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. del Codice Civile.
Delisting delle Azioni Reway
L’Offerente ricorda altresì che, con avviso n. 54938 del 27 ottobre 2026, Borsa Italiana ha disposto il Delisting delle Azioni da Euronext Growth Milan a decorrere dalla data odierna (previa sospensione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 2 novembre 2026 e del 3 novembre 2026)