Ex Bonus Renzi, il Trattamento Integrativo dell’INPS nel giugno 2026

di Giovanni Digiacomo pubblicato:
4 min

Il sostegno ai redditi più bassi fino a 100 euro al mese si modula con l’aumentare del salario, ecco le date di riferimento, le compatibilità, le esclusioni

Ex Bonus Renzi, il Trattamento Integrativo dell’INPS nel giugno 2026
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L’ex Bonus Renzi, da tempo trasformato nel Trattamento Integrativo del Reddito (TIR), è stato confermato anche per il 2026 e conferma la sua funzione di sostegno ai salari più bassi.

La misura, inizialmente introdotta con il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, è stata prorogata nel tempo (è strutturale) e punta a fornire un supporto economico utile, ancorché limitato, ai redditi meno elevati.

Ex Bonus Renzi, l’importo massimo del Trattamento Integrativo

  • L’importo massimo dell’assegno può infatti arrivare a 100 euro al mese per un totale di 1.200 euro l’anno.

    A questa cifra massima si arriva nel caso di redditi fino a 15 mila euro l’anno, ma va precisato che dalla somma dei 1.200 euro viene sottratto l’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro dell’anno.

  • Se invece il lavoratore ha reddito compreso tra i 15 mila euro e i 28 mila euro al mese il Trattamento Integrativo viene modulato in maniera decrescente all’aumentare del reddito.

    Il dettaglio del calcolo è un po’ complesso. Il presupposto è che un numero di detrazioni possibili al reddito superi l’imposta lorda sul reddito del lavoratore.
    Si tratta delle detrazioni per i redditi da lavoro (art. 13, comma 1, del TUIR) e delle detrazioni per i carichi di famiglia (art. 12 del TUIR), quindi di detrazioni immobiliari per contratti precedenti il 31 dicembre 2021: sono quelle per gli interessi passivi sui mutui su terreni e abitazione principale (art. 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del TUIR); le rate per detrazione delle spese sanitarie (ex art. 15, comma 1, lettera c); le rate per la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis del TUIR).

    Nel caso in cui appunto la somma di queste detrazioni superi l’imposta lorda del lavorato nella fascia di reddito citata, il beneficio riconosciuto TIR ammonta proprio alla differenza tra le detrazioni e l’imposta (sempre entro il limite di € 1.200 l’anno).

    Al riguardo va precisato anche che il calcolo del Trattamento Integrativo viene basato sul numero di giorni di detrazione del mese quindi, per ottenere l’ammontare del beneficio, il compenso annuale (per esempio il massimo di 1.200 euro) andrà diviso per il numero di giorni di detrazione dell’intero anno e quindi andrà moltiplicato il risultato per il numero di giorni di detrazioni del mese specifico di riferimento.

  • Dai 28 mila euro in su invece non spetta al lavoratore nessun Trattamento Integrativo.

Trattamento Integrativo, le novità e le date di riferimento

Quest’anno alcune modifiche alla normativa sull’Irpef e l’Isee hanno parzialmente cambiato il panorama normativo di riferimento ed, essendo collegato il Trattamento Integrativo TIR all’Isee e all’Irpef al punto da essere chiamato da alcuni Bonus Irpef, potrebbero registrarsi dei paralleli scostamenti anche su questa misura.

Per quanto riguarda la data di accredito dell’ex Bonus Renzi, va precisato che di solito si fa riferimento alla Naspi (con cui il Trattamento Integrativo è compatibile) e quindi nel mese di giugno 2026 si può guardare orientativamente alle date tra il 10 e il 15 giugno. È un calcolo che si basa sulla previsione del pagamento della Naspi entro la metà del mese successivo al periodo di competenza.
Va comunque precisato che il Trattamento Integrativo viene pagato dal sostituto di imposta o dal datore di lavoro con lo stipendio ordinario e quindi ne segue normalmente le date di riferimento.

Trattamento Integrativo, a chi spetta e a chi no

Altre precisazioni sono opportune.

Il Trattamento Integrativo non concorre alla formazione del reddito.

Il Trattamento Integrativo del Reddito è escluso per i pensionati, per i lavoratori autonomi e per gli incampienti (si tratta di una misura che fa leva su una necessaria capienza fiscale).

Può invece essere disposto per i lavoratori dipendenti e gli assimilati (compresi i lavori socialmente utili, amministratori, sindaci, revisori di società, collaboratori di giornali e riviste, borsisti e stagisti).

L’ex Bonus Renzi è inoltre compatibile, come anticipato, con la Naspi e con la DIS-COLL, con il lavoro presso la pubblica amministrazione e con il congedo per maternità o paternità.