CIA, i risultati dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni oggetto di recesso
pubblicato:Compagnia Immobiliare Azionaria ("CIA") rende noto che in data 21 giugno 2024 si è concluso il periodo di adesione all'offerta in opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma secondo, del codice civile (l'"Offerta") rivolta agli azionisti della Società per l'acquisto di complessive n. 10.229.931 azioni CIA, rappresentative dell'11,084% del capitale sociale della Società (le "Azioni Recedute"), per le quali è stato esercitato il diritto di recesso spettante ai titolari di azioni che non hanno concorso all'approvazione della fusione per incorporazione della Società in Compagnie Foncière Du Vin S.p.A., deliberata dall'assemblea degli azionisti di CIA in sede straordinaria in data 26 aprile 2024 e iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano il 30 aprile 2024.
Nell'ambito dell'Offerta, sono state sottoscritte in opzione e prelazione n. 1.514.753 Azioni Recedute, al prezzo unitario, determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile, di Euro 0,0475, rappresentative del 1,641% del capitale sociale di CIA. Si precisa che il regolamento delle Azioni Recedute sottoscritte in opzione e prelazione, così come quello delle Azioni Residue a carico della Società (su cui si veda infra) è subordinato al perfezionamento della fusione.
All'esito dell'Offerta, pertanto, le Azioni Recedute non collocate presso gli azionisti della Società, al netto di numero 36.896 azioni oggetto di recesso ma successivamente vendute da un socio di CIA come da comunicazione ricevuta dall'intermediario depositario, sono pari a complessive n. 8.678.282 (le "Azioni Residue"), rappresentative del 9,403% del capitale sociale di CIA, per un controvalore complessivo di liquidazione pari a Euro 412.218, corrispondente al costo potenziale per la Società.
Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva di valutare l'opportunità di collocare sul mercato le Azioni Residue a terzi, ai sensi dell'art. 2437-quater, quarto comma, del codice civile, nel rispetto del termine per la liquidazione delle Azioni Recedute di cui all'art. 2437-quater, quinto comma, del codice civile (i.e. 180 giorni dalla comunicazione del recesso). I successivi passaggi della procedura di liquidazione delle Azioni Residue saranno resi noti dalla Società nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
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