Opas su La Sia, Mare Group oltre il 91%, sell-out dal 21 luglio, verso il delisting
pubblicato:Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria (l'"Offerta"), promossa da Mare Engineering Group S.p.A. (l'"Offerente" o "Mare Group") ai sensi dell'articolo 102 e seguenti, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, avente ad oggetto azioni ordinarie di La SIA S.p.A (l'"Emittente" o "La SIA"), obbligatoria ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale di La SIA, facendo seguito al comunicato dell'11 luglio 2025, si rendono noti i risultati definitivi dell'Offerta.
I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento di offerta pubblicato sul sito internet dell'Emittente e di Mare Engineering Group S.p.A. in data 18 giugno 2025 (il "Documento di Offerta").
Risultati definitivi dell'Offerta
Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Intermonte, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione (i.e. 11 luglio 2025) risultano portate in adesione all'Offerta n. 1.201.000 Azioni, pari al 21,19% del capitale sociale dell'Emittente.
Nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi a oggetto Azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta.
I risultati definitivi dell'Offerta confermano Il raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale e dell'Emittente ma inferiore al 95% del capitale sociale medesimo, pertanto, alla data odierna, si conferma la sussistenza dei presupposti richiesti per l'adempimento da parte dell'Offerente l'Obbligo di Acquisto i sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF.
Data di Pagamento
Si rammenta che alla Data di Pagamento, ossia il giorno 18 luglio 2025 (la "Data di Pagamento"), l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta, per ciascuna Azione La SIA portata in adesione all'Offerta, un corrispettivo complessivo unitario composto da: (i) una componente rappresentata da azioni ordinarie di Mare Group, pari a n. 0,64 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare; e (ii) una componente in denaro, pari a Euro 0,63084.
Tenuto conto del lotto minimo di negoziazione per le Azioni La SIA, pari a 500 azioni, il corrispettivo offerto dall'Offerente agli aderenti all'Offerta è pari a n. 320 Azioni ordinarie Mare Group oltre a un conguaglio in denaro pari a Euro 315,42 per ciascun lotto minimo di 500 Azioni La SIA portato in adesione all'Offerta.
Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e Delisting
Come indicato in precedenza, l'Offerente verrà a detenere complessive n. 5.201.000 Azioni, rappresentative del 91,79% del capitale sociale di La SIA S.p.A.
Pertanto, si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'articolo 108 comma 2 del Testo Unico della Finanza, richiamato dall'articolo 13 dello Statuto dell'Emittente, con riferimento alle rimanenti n. 465.500 Azioni, rappresentative del 8,21% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Residue").
Come dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, nei confronti degli Azionisti titolari delle Azioni Residue. La procedura funzionale all'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF sarà svolta nel rispetto delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, come richiamati dallo statuto di La SIA (la "Procedura di Sell-Out").
La Procedura di Sell-Out avrà inizio alle 08:30 del giorno 21 luglio 2025 e terminerà alle 17:30 del giorno 8 agosto 2025 (estremi inclusi). L'8 agosto 2025 rappresenterà quindi l'ultimo giorno per aderire alla Procedura di Sell-Out. Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura della Procedura di Sell-Out ossia il giorno 18 agosto 2025 (la "Data di Pagamento del Sell Out") l'offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito alla Procedura di Sell Out un corrispettivo pari al Corrispettivo dell'Offerta, fermo restando che ai sensi dell'articolo 108, comma 5 il possessore delle Azioni La SIA può esigere che gli sia corrisposto in misura integrale, in alternativa al Corrispettivo in Azioni, il Corrispettivo Integrale in Contanti, determinato mediante la valorizzazione delle azioni Mare Group sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali rilevati nei cinque Giorni di Borsa Aperta precedenti la data ultima di pagamento, ai sensi dell'art. 50-ter, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti.
Si precisa che ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, lett. b) non si darà luogo alla Riapertura dei Termini.
Si rammenta inoltre che, essendosi verificati i presupposti per il Delisting, Borsa Italiana disporrà il delisting a decorrere dal primo giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Pagamento del Sell-Out, fatto salvo il caso in cui ricorrano a esito della procedura di sell-out i presupposti richiesti per l'esercizio del Diritto d'Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo d'Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, in particolare, qualora, l'Offerente venga a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempierà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 comma 1, del TUF dando pertanto corso alla procedura congiunta ai sensi della richiamata disposizione del regolamento di Borsa in tale scenario Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il delisting delle Azioni La SIA dalla quotazione sull'Euronext Growth Milan tenendo conto dei tempi previsti per l'espletamento della Procedura Congiunta.
L'Offerente rende noto, inoltre, di depositare in data odierna presso il registro delle Imprese di Napoli la dichiarazione ai sensi dell'art. 2343-quater, comma 3, let. d) del Codice Civile, nonché dell'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile.
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