Redfish Longterm Capital approva l'incorporazione di G&RP Consulting
pubblicato:RedFish LongTerm Capital ("RFLTC"), holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese familiari ad elevato potenziale, comunica l'intenzione di presentare agli intermediari, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., l'istanza di identificazione degli azionisti ai sensi dell'art. 83-duodecies del D. Lgs. n. 58/1998 (l'"Istanza"), in conformità con la delibera del cda in data 3 settembre 2024.
Si precisa che l'Istanza, nel rispetto dei limiti di quanto previsto dall'art. 83-duodecies del D. Lgs. n. 58/1998, ha ad oggetto esclusivamente l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.
La presentazione dell'Istanza è effettuata ai fini dell'aggiornamento del libro soci di RedFish Long Term Capital Spa ai sensi dell'art. 2421 comma 1 n. 1 e comma 2 codice civile "Libri sociali obbligatori". Al termine della procedura di identificazione degli azionisti, la Società provvederà, tramite Euronext Service, all'aggiornamento del libro soci e metterà a disposizione dei propri azionisti i dati ricevuti.
***
Inoltre il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 3 settembre 2024 con verbale in forma pubblica notarile (Notaio Amedeo Venditti in Milano) ha approvato la delibera di fusione per incorporazione della società controllata al 100% "G&RP CONSULTING S.R.L. ("G&RP" o "Incorporanda") nella società RFLTC; ciò a seguito della approvazione del relativo progetto redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile nel cda del 20 giugno us come da comunicato in pari data e del successivo adempimento delle formalità pubblicitarie di legge al registro imprese ("Operazione" o "Fusione").
Il progetto di fusione, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente, è stato infatti depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese nonché messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 2501-septies del codice civile Come già comunicato l'Operazione rientra nel progetto di riorganizzazione delle partecipazioni del Gruppo RFLTC, con conseguente razionalizzazione e semplificazione della struttura e positive ricadute sui complessivi costi di gestione e di amministrazione.
In particolare, la Fusione permetterà di ridurre la catena di controllo sulla partecipazione attualmente detenuta tramite il veicolo G&RP pari al 9,5% nel capitale sociale di Convergenze S.p.A, operatore di tecnologia integrato attivo nei settori telecomunicazioni ed energia con azioni negoziate su Euronext Growth Milan. Per effetto di quanto sopra esposto e come già comunicato, trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente detenuta dall'Incorporante ha trovato applicazione la procedura semplificata di cui all'art. 2505 codice civile.
La Fusione per incorporazione è stata redatta ai sensi degli articoli 2501-ter e del 2505 del codice civile e ha previsto l'annullamento del capitale sociale della società Incorporata, interamente posseduta dalla società Incorporante senza che, a fronte di tale annullamento, siano state assegnate azioni all'Incorporante; pertanto, non esiste alcun rapporto di cambio.
La Fusione è stata attuata sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla Fusione stessa alla data del 31 dicembre 2023, costituite dai bilanci di esercizio alla stessa data, ricorrendone i requisiti previsti dall'art. 2501-quater, comma 1, del codice civile. Sempre in data odierna, l'assemblea della Incorporata ha approvato la delibera di fusione per incorporazione della società "G&RP CONSULTING S.R.L." con unico socio nella società "REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A." a seguito della approvazione in data 20 giugno 2024 del relativo progetto redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile" a cui hanno fatto seguito le formalità pubblicitarie di legge. Come prescritto dalla legge, la Fusione avrà efficacia civilistica a seguito dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile.
Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2501-ter, comma 1, numero 6, del codice civile, le operazioni dell'Incorporata saranno imputate al bilancio della società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso in cui si verificherà la data di efficacia. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti fiscali di cui all'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
La Fusione non ha comportato l'applicazione della procedura per le operazioni con parti correlate ("Procedura"). L'esclusione dall'obbligo di applicazione della Procedura deriva da quanto previsto dall'articolo 8, lettera f), della Procedura stessa: l'Incorporata era società controllata dell'Emittente – in quanto quest'ultima deteneva una partecipazione totalitaria del suo capitale – e non aveva "Interessi Significativi" (come definiti dalla Procedura) nell'Operazione.
GD - www.ftaonline.com