Sicily by Car paga la sanzione da € 8 mln comminata dall'Antitrust
pubblicato:Sicily by Car, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell'autonoleggio leisure a breve e medio termine (la "Società"), facendo seguito a quanto comunicato in data 20 agosto 2025 e 11 novembre 2025, rende noto di avere provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 8.000.000 inflitta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Antitrust) con il provvedimento notificato il 25 agosto 2025 e impugnato dalla Società dinanzi al TAR del Lazio.
Con il succitato provvedimento l'AGCM ha ritenuto vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo la clausola di cui all'art. 2.2 lett. e) delle condizioni generali di contratto adottate da Sicily by Car, nella parte in cui prevedeva (nella versione vigente sino al 25 ottobre 2024) il pagamento da parte dei clienti qualificabili come consumatori della somma di Euro 50,00 oltre IVA per ogni notifica ricevuta dalla Società in relazione a multe e/o sanzioni per infrazioni al Codice della Strada commesse durante i periodi di noleggio, nonché in relazione al mancato pagamento da parte dei clienti di pedaggi e parcheggi, e ha vietato l'utilizzo della predetta clausola, al contempo irrogando alla Società la suindicata sanzione amministrativa pecuniaria.
Nell'ambito del giudizio di impugnazione dinanzi al TAR del Lazio, la Società ha contestato la legittimità del provvedimento dell'AGCM sotto diversi profili, anche alla luce della sentenza emessa dal Consiglio di Stato in data 11 dicembre 2024.
Con tale pronuncia, è stato annullato un precedente e diverso provvedimento adottato dall'AGCM il 22 maggio 2022 – avente ad oggetto la medesima clausola contrattuale precedentemente menzionata – ed è stata esclusa la vessatorietà di tale clausola, come comunicato al mercato in data 12 dicembre 2024, cui si rimanda per ulteriori informazioni.
La Società ha provveduto a eseguire il pagamento della menzionata sanzione nonostante la sentenza del TAR adito non sia stata ancora depositata in quanto il mancato versamento della sanzione entro la data odierna avrebbe comportato l'applicazione di una maggiorazione pari a un decimo dell'importo per ogni semestre di ritardo.
Resta salvo il diritto di richiedere la restituzione delle somme che risulteranno non dovute ad esito del giudizio dinanzi al giudice amministrativo.
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