Reddito di Cittadinanza? Era discriminatorio per la Corte UE

di Giovanni Digiacomo pubblicato:
5 min

Ma l’Assegno di Inclusione che lo ha sostituito è meno vincolante. Il principio per i giudici del Lussemburgo è che i benefici sociali lavorativi non debbano essere distinti tra cittadini nazionali e cittadini beneficiari di protezione internazionale

Reddito di Cittadinanza? Era discriminatorio per la Corte UE
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E’ destinata probabilmente a far discutere la sentenza odierna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla causa C-747/22 e l’ormai fu Reddito di Cittadinanza che ha da tempo cambiato forma e natura diventando, dall’inizio del 2024, l’attuale Assegno di Inclusione (ADI).

Reddito di Cittadinanza, il caso spedito in Lussemburgo da Bergamo

Orbene il caso è interessante per diversi aspetti. Tutto è finito sul tavolo dei giudici del Lussemburgo a fine del 2022. Lì ha sede la Corte di Giustizia UE, non a Bruxelles dove si trovano Commissione, Consiglio, né a Francoforte dove ha sede la BCE o nella Strasburgo del Parlamento.

Ad appellarsi alla Corte UE il Tribunale ordinario di Bergamo sul caso di un cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria, una particolare forma di protezione internazionale a beneficio di chi, pur non possedendo i requisiti per status di rifugiato, rischierebbe un danno grave se ritornasse nel Paese di origine. Questa persona risiedeva dal 2011 in Italia e percepiva il Reddito di cittadinanza.

Allora il requisito per questa misura di inclusione sociale prevedeva il requisito di una residenza di almeno 10 anni in Italia dei quali gli ultimi due continuativi. A una verifica dell’INPS il cittadino risultava non soddisfare il requisito e non solo perdeva così il reddito, ma gli veniva anche chiesta la restituzione delle somme percepite. Prevedibile la decisione di contestare la sanzione dell’INPS di fronte a un giudice italiano.

L’accusa è di discriminazione ai danni dei cittadini non italiani. Il tribunale italiano a quel punto si è appellato alla Corte di Giustizia europea che ha dato ragione al cittadino appellandosi all’articolo 26 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

L’articolo 26 recita tra l’altro

“[…]

3. Gli Stati membri si adoperano per agevolare il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale alle attività di cui al paragrafo 2.

4. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all’attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro”.

È importante sottolineare che la pronuncia della Corte non risolve la controversia nazionale: spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte, come precisato dalla stessa Corte lussemburghese oggi. Ma il principio è quello.

La Corte afferma che il «reddito di cittadinanza» costituisce al contempo una misura di accesso all’occupazione, soggetta al principio di uguaglianza tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali, e una prestazione sociale essenziale, sotto forma di reddito minimo, anch'essa soggetta a questo stesso principio rinvenuto sempre nell’articolo 26 della Direttiva del 2011.

Inoltre, secondo la Corte, “il requisito della residenza di dieci anni, sebbene applicato in modo identico ai cittadini dello Stato membro e ai beneficiari di protezione internazionale, incide principalmente sugli stranieri e costituisce una discriminazione indiretta nei confronti di questi ultimi, che è, in linea di principio, vietata”.

Infine la Corte eccepisce che “tale requisito non sia obiettivamente giustificato dal fatto che la concessione del «reddito di cittadinanza» implica, secondo il governo italiano, un notevole onere amministrativo ed economico, il che giustificherebbe il fatto di riservare tale concessione alle sole persone ben integrate nella comunità nazionale”. Secondo la Corte la concessione di prestazioni sociali a una persona comporta, per l’istituzione interessata, gli stessi costi, indipendentemente dal fatto che tale persona sia beneficiaria di protezione internazionale o sia cittadina dello Stato membro interessato.

Oggi l'Assegno di inclusione (ADI) è meno stringente

La questione può sembrare minuta e desueta, ma forse non è così. Attualmente l’ADI, l’Assegno di Inclusione che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, presenta requisiti meno stringenti: almeno cinque anni di residenza in Italia di cui gli ultimi due continuativi (cioè senza interruzioni di due mesi consecutivi o di quattro mesi non continuativi in un periodo di 18 mesi).

Sono prerequisiti richiesti anche ai titolari di status di protezione internazionale o apolidi.

L’Assegno di inclusione si è anche impoverito nel frattempo: oggi porta a un’integrazione del reddito familiare fino a 6.500 euro l’anno moltiplicato per la scala di equivalenza (è compatibile con il ‘lavoro povero’).

Significa che per un componente sano si rimane su questa cifra con scala di equivalenza pari a uno, ossia si hanno € 542 al mese. Ma la scala di equivalenza viene accresciuta di un addendo in base a specifiche necessità, da un +0,5 per ogni componente con disabilità o non autosufficiente a un +0,15 per i minori nel nucleo familiare fino al secondo (oltre +0,10 per ciascun minore), a un +0,40 per ogni componente con almeno 60 anni.

I nuclei con un componente con specifici carichi di cura aggiungono alla scala lo 0,40 mentre quelli con ogni altro adulto in condizione di grave disagio bio-psicosociale inserito in programmi di cura certificati aggiungono 0,30. Se tutti i componenti della famiglia hanno almeno 67 anni si parte da € 8.190 (ossia € 683 al mese per la famiglia).

Ci sono poi altri computi relativi all’eventuale locazione dell’abitazione principale, nel qual caso si parte da una soglia ISEE che deve essere inferiore ai 10.140 euro l’anno e viene integrata fino a questo importo e sottoposta comunque alla scala di equivalenza di cui sopra.

Il prossimo giovedì 15 maggio 2026 è previsto l’accredito del prossimo assegno mensile per i beneficiari.

Non è invece dato sapere se nuove pronunce europee riterranno discriminatoria anche questa meno stringente limitazione attuale dell’Assegno di inclusione.